Prove IVA IntraUE – Validità di CMR e documenti accessori

L’Agenzia delle Entrate ha fatto proprie le nuove regole comunitarie attraverso il recente interpello n. 141 del 3 marzo 2021, in materia di prova del trasferimento dei beni da Stato membro a Stato membro ai fini IVA, confermando la propria prassi oramai consolidata in tema di prova di avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario.

La stessa di fatto ha ribadito la validità in materia sull’utilizzo della CMR, e documenti accessori, per provare che la cessione intracomunitaria sia realmente avvenuta.

L’articolo 45-bis, entrato in vigore dal 1° gennaio 2020, infatti non preclude agli Stati membri l’applicazione di norme o prassi nazionali ulteriori in materia di prova delle cessioni intracomunitarie, eventualmente più flessibili della presunzione prevista dal Regolamento IVA.

 

L’agenzia delle Entrate ha così ricostruito il vigente quadro normativo comunitario, richiamando la recente circolare n. 12/E del 12 maggio 2020, ed ha fornito chiarimenti al riguardo.

In particolare, nel citato documento di prassi si precisa che “allo stato, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’articolo 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni. Resta inteso, ad ogni modo, che detta prassi nazionale individua documenti, la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria”.

 

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di dott. Marco Sella – Doganalista & Responsabile Consulenza Doganale e Formazione

 

15 Marzo 2021

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