LE NUOVE SANZIONI UE LIMITANO IL TRASPORTO SU STRADA

L’Unione Europea ha deciso il contenuto della quinta ondata di sanzioni volte a limitare il potere economico e tecnologico di Russia e Bielorussia.

L’UE ha pubblicato nella G.U.U.E, in data 8 aprile 2022, i nuovi regolamenti che sono applicabili dal giorno seguente alla loro pubblicazione. Una delle principali novità introdotte rispetto ai provvedimenti precedenti è quella della limitazione al transito nel territorio UE di mezzi Russi e Bielorussi.

Di contro, il Ministero dei trasporti Italiano ha deciso di facilitare il transito dei mezzi Ucraini sospendendo l’obbligo di possedere l’autorizzazione bilaterale al trasporto.

Di seguito riportiamo nel dettaglio quanto deciso.

BIELORUSSIA

Dal 09 aprile è in vigore un nuovo regolamento UE n. 577/2022 che prevede, il divieto per le aziende stabilite in Bielorussia di trasportare merce, anche in transito, nel territorio UE. In particolare, il regolamento sopracitato prevede:

Articolo 1 septvicies quater:

1. Alle imprese di trasporto su strada stabilite in Bielorussia è fatto divieto di trasportare merci su strada nel territorio dell’Unione, anche in transito.

2. Il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano posta nell’ambito del servizio universale.

3. Fino al 16 aprile 2022 il divieto imposto dal paragrafo 1 non si applica al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, se il veicolo dell’impresa di trasporto su strada:

  • a) si trovava già nel territorio dell’Unione al 9 aprile 2022; oppure
  • b) deve transitare nell’Unione per rientrare in Bielorussia.

4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un’impresa di trasporto su strada stabilita in Bielorussia se hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

  • a) l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti petroliferi raffinati, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;
  • b) l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
  • c) scopi umanitari; o
  • d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri in Bielorussia, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali in Bielorussia che godono delle immunità previste dal diritto internazionale.

RUSSIA

Dal 09 aprile è in vigore un nuovo regolamento UE n. 576/2022 che prevede, il divieto per le aziende stabilite in Russia di trasportare merce, anche in transito, nel territorio UE.

In particolare, il regolamento sopracitato prevede:

Articolo 3 terdecies

1. È fatto divieto a qualsiasi impresa di trasporto su strada stabilita in Russia di trasportare merci su strada all’interno del territorio dell’Unione, anche in transito.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle imprese di trasporto su strada che trasportano:

  • a) posta nell’ambito del servizio universale;
  • b) merci in transito attraverso l’Unione tra l’Oblast di Kaliningrad e la Russia, purché il trasporto di tali merci non sia altrimenti vietato dal presente regolamento.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica, fino al 16 aprile 2022, al trasporto di merci iniziato prima del 9 aprile 2022, purché il veicolo dell’impresa di trasporto su strada:

  • a) si trovasse già nel territorio dell’Unione alla data del 9 aprile 2022, o
  • b) debba transitare attraverso l’Unione per ritornare in Russia.

4. In deroga al paragrafo 1 le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare il trasporto di merci da parte di un’impresa di trasporto su strada stabilita in Russia se le autorità competenti hanno accertato che tale trasporto è necessario per:

  • a) l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro;
  • b) l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compreso il frumento e i fertilizzanti la cui importazione, il cui acquisto e il cui trasporto sono consentiti ai sensi della presente decisione;
  • c) scopi umanitari;
  • d) il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o le organizzazioni internazionali in Russia che beneficiano di immunità ai sensi del diritto internazionale; oppure
  • e) il trasferimento o l’esportazione in Russia di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

UCRAINA

il Ministero dei Trasporti Italiano con la circolare RU n. 5807 del 29 marzo 2022 ha accolto favorevolmente la richiesta del corrispondente ministero dei trasporti ucraino di esentare i vettori ucraini dall’autorizzazione bilaterale fino al 30 giugno 2022.

In particolare, la circolare prevede l’esenzione “in via temporanea dalla necessità di permesso (autorizzazione) di trasporto di merci internazionale su strada bilaterale o di transito per i vettori di nazionalità ucraina (autorizzazione modello DGM 73 BASE)“.

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12 Aprile 2022

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