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DODICESIMO PACCHETTO SANZIONATORIO ATTUATO DALL’UNIONE AI FINI DI INTENSIFICARE LE SANZIONI ECONOMICHE VERSO LA RUSSIA

Il 18 dicembre 2023 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato, attraverso il regolamento UE n. 2023/2878, il XII pacchetto di misure restrittive volto a rafforzare le sanzioni attualmente in vigore nei confronti della Russia. Le nuove restrizioni sono in vigore dal 19 dicembre 2023 e le maggiori novità sono le seguenti:

ESPORTAZIONI

  • Viene ulteriormente modificato l’allegato XXIII, contenente l’elenco dei beni di vietata esportazione in Russia ex articolo 3 duodecies reg UE 833/2014. Tale allegato è ora stato suddiviso in:
    • Allegato XXIII: elenco dei beni di vietata esportazione in quanto atti a contribuire in particolare al rafforzamento delle capacità industriali russe
    • Allegato XXIII bis: elenco dei beni di vietata esportazione cui divieto non si applica fino al 20 marzo 2024 se le operazioni sono finalizzate all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti a questi accessori
    • Allegato XXIII ter: elenco dei beni di vietata esportazione cui divieto non si applica fino al 20 giugno 2024 se le operazioni sono finalizzate all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti a questi accessori
  • Viene aggiornato l’allegato VII, contenente l’elenco dei beni di vietata esportazione in quanto possono contribuire al rafforzamento militare e tecnologico o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Si segnala che, contrariamente ad altri allegati, l’allegato VII non contiene l’elenco degli HS code, ma ogni prodotto deve essere necessariamente verificato per valutarne le caratteristiche.

IMPORTAZIONI

Viene modificato l’allegato XXI contenente l’elenco dei beni di vietata importazione dalla Russia o se originari della Russia, in quanto generano introiti significativi per quest’ultima, consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.

FORMULE ANTI ELUSIONE

  • DIVIETO DI TRANSITO

È vietato il transito attraverso il territorio della Russia dei beni e delle tecnologie elencati nel nuovo allegato XXXVII esportati dall’Unione. Si tratta di beni come ad esempio parti di motori, motori idraulici, pale meccaniche, escavatori, macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione, valvole, gruppi elettrogeni, gru-automobili inclusi in specifici HS code dei capitoli 84, 85 e 87 della nomenclatura combinata.

  • DIVIETO DI RIESPORTAZIONE

All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo di prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco e munizioni elencate all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012 è chiesto, a partire dal 20 marzo 2024, che l’esportatore vieti per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di tali prodotti.

SOFTWARE

L’Articolo 5 quindecies è modificato inserendo il paragrafo 2 ter che vieta di vendere, fornire, esportare, nonché di rendere accessibili direttamente o indirettamente software gestionali o di progettazione e fabbricazione industriali come elencati nell’allegato XXXIX.

DIAMANTI

A partire dal 01 gennaio 2024 viene introdotto il divieto di importazione, acquisto o trasferimento di diamanti e prodotti che li contengono elencati nell’allegato XXXVIIIA parti A, B, e C quando sono originari della Russia, provengono dalla Russia o hanno transitato nel territorio russo.

SANZIONI SOGGETTIVE

Sono state assoggettate a sanzioni ulteriori entità economiche che sostengono la Russia nella guerra contro l’Ucraina.